Da noi è possibile effettuare la visita ogni settimana con il medico presente presso la nostra sede.

Rinnovo patente

Cosa fare in caso di rinnovo patente

Il rinnovo consiste in una visita per accertare l'idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Da noi è possibile effettuare la visita ogni settimana con il medico presente presso la nostra sede. Il rinnovo della patente di guida ha scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell'età del conducente. E' possibile rinnovarla fino a 4 mesi prima della scadenza del documento. Effettuiamo anche la prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale nel caso in cui siano presenti patologie tali da renderla necessaria.

Rilascio permesso provvisorio

Il Codice della strada (articolo 126, comma 8-bis) prevede che il titolare di patente di guida che si sottopone a visita in CML per il rinnovo di validità della patente, possa richiedere e ottenere un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio di tale permesso è subordinato ad alcune verifiche (l'applicazione del CED ricerca infatti eventuali provvedimenti emessi sull'ultima patente posseduta). Non viene rilasciato quando il conducente si sottopone a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell'ordinanza prefettizia adottata in base all'articolo 186, comma 8 (sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza) o 187, comma 6 (sospensione della patente conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). Tali visite, infatti, sono finalizzate alla revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida. Non possono quindi definirsi di rinnovo di validità della patente. Non possono ottenere il permesso provvisorio anche i conducenti in attesa della verifica dei requisiti psico fisici da parte delle CML a seguito della revisione della patente di guida.

Rinnovo patente nautica

Da noi potete effettuare la visita medica per il rinnovo della Vostra patente, inoltre possiamo occuparci noi di tutta la pratica con la capitaneria di porto o l'ufficio M.C. che l'ha rilasciata.

Quando è necessario rinnovare la patente nautica?

Il rinnovo della patente nautica va effettuato ogni 10 anni se il titolare ha meno di 60 anni, ogni 5 anni se al momento del rilascio o del rinnovo il titolare ha già compiuto il sessantesimo anno di età La patente nautica si può rinnovare anche se è passato molto tempo dalla scadenza ( a differenza della patente di guida) Infatti, non esiste un limite massimo di tempo per fare il rinnovo della patente nautica scaduta: la si può rinnovare in qualsiasi momento e la sua validità sarà ripristinata

Quando rinnovo la patente nautica è obbligatoria la visita medica?

La visita medica è un requisito per il rinnovo della patente nautica in Italia e in molti altri Paesi. Questo controllo periodico serve a garantire che il navigatore mantenga le condizioni di salute necessarie per navigare in modo sicuro e responsabile.

Patente internazionale

Se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
Esistono due distinti modelli di patente internazionale:

La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.
Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.
In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida.
Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.
Noi possiamo seguire la pratica di emissione del documento facendo al posto tuo tutte le code!

Conversione patente estera

Conversione patente comunitaria

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane. Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia. Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida. Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia, Maroco, Moldova, Principato di Monaco, Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey), Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia , Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari). La conversione senza esami è possibile solo se la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione) Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

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