AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
A norma dell’art. 1 del Nuovo Regolamento, l’autorizzazione alla circolazione di prova “è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156”.
Pertanto, sono ammessi alla circolazione di prova:
– tutti i veicoli non ancora immatricolati, intendendo per tali sia i veicoli nuovi di fabbrica sia i prototipi
non ancora omologati;
– i veicoli immatricolati in Italia (compresi quelli già immatricolati in altro Paese UE o extraUE,
nazionalizzati in Italia anche in regime di minivoltura), e dunque già dotati di documenti di circolazione ai sensi degli artt. 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 97 (ciclomotori), 110 (macchine agricole) e 114
(macchine operatrici) del codice della strada, oppure dotati di certificato di minivoltura.
Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli
obblighi di revisione previsti dall’art. 80 c.d.s.. Di conseguenza, la circolazione di prova deve ritenersi
ammissibile anche quando:
– la revisione sia scaduta di validità, ivi compreso il caso in cui il veicolo sia stato sospeso dalla circolazione
a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, c.d.s.;
– il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”
– sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi del comma 7 del medesimo art. 80 c.d.s..
In ogni caso, la condizione essenziale che qualifica la circolazione di prova è costituita dalla
esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per
ragioni di vendita o di allestimento. Detta condizione ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile.
2.1) – Soggetti ai quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento, l’autorizzazione alla circolazione
di prova può essere rilasciata ai seguenti operatori:
• alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
• ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
• ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con
le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio
viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
• alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso
aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
• agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
• alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
• alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi,
qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di
circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
• ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
• ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento
(indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi
trattare anche di vendite “on line”);
• agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
Ancorché il nuovo regolamento non rechi novità al riguardo, appare di utilità chiarire che:
– la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100km, riguarda esclusivamente le aziende che
esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, da o verso aree
di stoccaggio, e non anche gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla
circolazione di prova;
– i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di
confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 c.d.s., e non con autorizzazione
alla circolazione di prova.
2.2) Titolarità dell’autorizzazione
A norma dell’art. 1, comma 4, del nuovo Regolamento, la titolarità dell’autorizzazione alla
circolazione di prova è personale e non è cedibile.
Considerata la ratio della previsione, che è quella di stabilire il principio per cui l’autorizzazione
e la relativa targa possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che ne risulta intestatario, e
considerato altresì che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della circolazione di prova è
riferito alle imprese che esercitano una delle attività elencate alo paragrafo 2.1), è da ritenere che la
titolarità dell’autorizzazione (e della targa) è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, la titolarità dell’autorizzazione è in capo all’imprenditore individuale.
L’accezione “personale”, inoltre, non è da intendersi nel senso della immutabilità nel tempo
dell’autorizzazione e della relativa targa. Infatti, a titolo esemplificativo, si tenga conto che in caso di smarrimento della targa (v. par. 7) non si procede alla duplicazione della stessa, bensì al rilascio di una nuova autorizzazione e, dunque, di una nuova targa.
2.3) Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili
Il nuovo Regolamento (art. 1, comma 1-bis) prevede un numero massimo di autorizzazioni
rilasciabili in capo a ciascuno dei soggetti elencati al precedente par. 2.1, commisurato al numero di
dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di
impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, che non può comunque eccedere le 100 autorizzazioni.
Il rapporto è stato fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti
(con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con
contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi).
Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola
autorizzazione.
Gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca, che conducono sperimentazioni su
veicoli, possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
In allegato, si propone, a titolo esemplificativo, un prospetto di calcolo del numero massimo di
autorizzazioni rilasciabili (All. 1).
Ne consegue che, a decorrere dal 29 febbraio 2024, non possono essere rilasciate nuove
autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dal nuovo Regolamento.
Le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono
escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in
capo al medesimo titolare.
Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova
autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o
del deterioramento di una autorizzazione o della relativa targa già rilasciata a nome del medesimo
operatore.
Laddove l’operatore svolga più attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla
circolazione di prova (es: commercio di veicoli e officina di autoriparazione), il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attività in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nell’ambito di ciascuna di essa.
Nel caso di imprese che presentano una articolata organizzazione aziendale e, pertanto,
dispongono di una o più sedi secondaria e/o una o più unità locale, oppure uno o più rami di azienda, nelle quali venga effettivamente svolta un’attività che legittima l’utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova, il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna sede (principale o secondaria), unità locale o ramo di azienda.
In particolare:
– nel computo degli addetti riferiti alla singola sede (principale o secondaria), si tiene conto anche
degli addetti occupati nelle singole unità locali ad essa collegate quando a queste ultime non è
associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
– viceversa, quando presso l’unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un
preposto, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’unità locale è rapportato al numero degli
addetti occupati presso la stessa unità.
Conseguentemente, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale,
a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale ove è presente un
rappresentante legale o un preposto.
A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione una impresa che disponga di una sede
principale, di una sede secondaria e una unità locale collegata a quest’ultima. In tal caso, a seconda dei casi, il numero delle autorizzazioni rilasciabili risulta il seguente:
1) 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati presso la sede principale + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nella sede secondaria e nella relativa unità locale se per quest’ultima non sussiste un rappresentante legale o un preposto;
2) 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati presso la sede principale + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nella sede secondaria + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nell’unità locale se per la stessa sussiste un rappresentante legale o un preposto.
Al riguardo, si ribadisce che debbono essere prese in considerazione esclusivamente le sedi,
principali o secondarie, e le unità locali presso le quali è effettivamente svolta una delle attività per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Di conseguenza, nell’esempio precedentemente proposto, se l’attività per la quale può essere
rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova è effettivamente svolta solo presso l’unità locale, si dovrà tener conto esclusivamente del numero degli addetti occupati nella stessa unità locale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alle istruzioni illustrate al successivo paragrafo 3.1.1).
Tenuto conto che le autorizzazioni, ancorché rilasciate in rapporto al numero degli addetti
occupati nelle singole sedi o unità locali, fanno comunque capo alla medesima persona giuridica, non sussistono impedimenti acché le autorizzazioni stesse vengano utilizzate, anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie, presso sedi o unità locali diverse facenti capo alla medesima impresa.
A titolo esemplificativo, si consideri una impresa per la quale sono state rilasciate 10
autorizzazioni in riferimento alla sede principale e 5 autorizzazioni in riferimento ad una unità locale. In tal caso, presso la sede principale si rende possibile l’utilizzo di una o più autorizzazioni rilasciate per l’unità locale e, viceversa, presso quest’ultima si rende possibile l’utilizzo di una o più autorizzazioni rilasciate per la sede principale, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4 in tema di delega.
Si fa presente, infine, che nell’ambito della medesima azienda o ramo della stessa, l’esercizio
dell’attività riferita a tipologie diverse di veicoli non rileva ai fini del computo delle autorizzazioni
rilasciabili. A titolo esemplificativo, se l’Operatore svolge attività di commercio di autoveicoli e di
motoveicoli nell’ambito della medesima sede o unità locale, ovvero nell’ambito del medesimo ramo
d’azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova sono rilasciate cumulativamente (sia per
autoveicoli sia per motoveicoli) in ragione esclusivamente del numero degli addetti.
2.4) Dipendenti e collaboratori dell’impresa
Ai fini del calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili, si intende per:
– “dipendente”, la persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato;
– “collaboratore con contratto di agenzia”, la persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod.
civ., assume contrattualmente e stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’impresa e
su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata; se l’agente è
dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il “collaboratore con contratto
di agenzia” può essere un dipendente dell’agente stesso.
Il contratto di agenzia può anche essere a tempo determinato o indeterminato; tuttavia, ai fini del
computo del numero complessivo degli addetti da rapportare al numero di autorizzazione rilasciabili, è necessario che il contratto stesso sia stato stipulato per un periodo di almeno 12 mesi.
Infine, si fa presente che, ai fini del rilascio dell’autorizzazioni alla circolazione di prova, alla
figura dei “dipendenti” debbono ritenersi parificati, laddove effettivamente impiegati nello svolgimento delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione stessa, i seguenti soggetti:
– i collaboratori familiari (nelle imprese familiari);
– i soci lavoratori (nelle società di persone);
– i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).